Lo Studio Melica Scandelin & Partner aiuta e difende gli autori e il distributore delle opere dell’ingegno attraverso attività giudiziale ed extragiudiziale a tutela dei propri diritti.
Internet, attraverso la tecnologia digitale, e l’immissione nella Rete, consente di accedere ai contenuti del genere più vario: informazioni, musica, foto e video. Tutti gli autori e quindi musicisti, fotografi e tutti quelli che operano nel mondo della produzione culturale vedono sempre più minacciato il loro diritto d’autore e quindi a vedere riconosciuti i propri meriti, i diritti commerciali e il loro ingegno e la capacità creativa.
I governi e i legislatori di tutto il mondo promuovono la conservazione dei diritti degli autori messi in pericolo dall’uso sbagliato delle nuove tecnologie digitali
L’utilizzazione di opere dell’ingegno attraverso la Rete deve infatti avvenire con il consenso dei titolari dei diritti. L’opera dell’ingegno, come ogni prodotto, nasce a seguito di un impegno creativo e produttivo: ha quindi un costo e costituisce bene dotato di un valore degno di tutela.
La mancata acquisizione da parte degli utilizzatori delle necessarie autorizzazioni avviene in alcuni casi in buona fede, mentre in altri casi ha luogo con l’espressa intenzione di violare tali diritti e le norme che li tutelano oppure con assoluto disinteresse per la loro esistenza.
Nel nostro Paese, gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano le opere soggette a protezione, ovvero le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In particolare l’art. 2, fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette, e cioè opere appartenenti:
- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale
- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un’opera originale in sé
- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
- all’architettura: i disegni e le opere dell’architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.
Inoltre sono protette anche le cosiddette “elaborazioni di carattere creativo”, come ad esempio le traduzioni in un’altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un’altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.
A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE[2] e 91/250/CEE[3] inoltre, sono ricompresi nell’elenco:
- i programmi per elaboratore
- le banche di dati
